In breve
- Se il defunto era residente in Italia, l'imposta italiana si applica su tutti i beni ovunque si trovino; se non era residente, solo sui beni esistenti in Italia (art. 2 D.Lgs. 346/1990).
- Aliquote: 4% per coniuge e parenti in linea retta oltre 1.000.000 € ciascuno; 6% per fratelli e sorelle oltre 100.000 €; 6% senza franchigia per gli altri parenti fino al quarto grado e per alcuni affini; 8% negli altri casi.
- L'Italia ha convenzioni sulle successioni solo con Danimarca, Francia, Grecia, Israele, Regno Unito, Stati Uniti e Svezia.
- Il Reg. UE 650/2012 stabilisce la legge civile applicabile, non le imposte.
Quando si paga l'imposta di successione in Italia
- Se il defunto era residente in Italia, l'imposta si applica su tutti i beni e diritti trasferiti, ovunque si trovino.
- Se il defunto non era residente, solo sui beni e diritti esistenti in Italia: immobili, conti presso banche italiane, partecipazioni in società italiane (art. 2 D.Lgs. 346/1990, Testo unico delle successioni e donazioni, riformato dal D.Lgs. 139/2024).
- Le stesse regole valgono per le donazioni.
Dal 2025 l'imposta di successione è autoliquidata dagli eredi (D.Lgs. 139/2024). Dal 1° gennaio 2027 la disciplina confluirà nel Testo unico delle imposte di registro e altri tributi indiretti (D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123), la cui applicazione è stata rinviata dall'art. 4 D.L. 200/2025; fino ad allora resta applicabile il D.Lgs. 346/1990.
Aliquote e franchigie
- 4% per coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori, nipoti in linea retta), con franchigia di 1.000.000 € per ciascun beneficiario.
- 6% per fratelli e sorelle, con franchigia di 100.000 € ciascuno.
- 6%, senza franchigia, per gli altri parenti fino al quarto grado, per gli affini in linea retta e per gli affini in linea collaterale fino al terzo grado.
- 8% negli altri casi.
- Franchigia di 1.500.000 € per i beneficiari con disabilità grave (L. 104/1992).
Sugli immobili si aggiungono le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%), in misura fissa se ricorrono i requisiti prima casa. Sono esclusi dall'attivo ereditario, tra l'altro, i titoli di Stato (art. 12 D.Lgs. 346/1990) e sono esenti, a certe condizioni, i trasferimenti di aziende e partecipazioni di controllo a discendenti e coniuge (art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990).
Doppie imposizioni, credito e convenzioni
Se il defunto era residente in Italia, le imposte pagate all'estero sui beni ivi esistenti si detraggono dall'imposta italiana fino a concorrenza della quota proporzionale a tali beni, salvo diverse disposizioni convenzionali (art. 26 D.Lgs. 346/1990).
L'Italia ha convenzioni in materia di successioni solo con Danimarca, Francia, Grecia, Israele, Regno Unito, Stati Uniti e Svezia. Con tutti gli altri Paesi il coordinamento passa dal credito d'imposta e dalla pianificazione.
Legge applicabile: il Regolamento UE 650/2012
Il Regolamento UE 650/2012 individua la legge applicabile alla successione in quella dello Stato di residenza abituale del defunto, salvo scelta della legge di cittadinanza nel testamento (art. 22). Riguarda il diritto civile (quote di legittima, validità del testamento, certificato successorio europeo), non le imposte, e non vincola Danimarca e Irlanda.
Vuoi sapere come si applica al tuo caso?
In una consulenza online con Andrea Matera, in italiano o in inglese, analizziamo la tua situazione e ti diciamo cosa fare, prima che diventi un problema.
30 minuti 150 € + IVA · 60 minuti 300 € + IVA · con documento scritto 450 € + IVA
Cosa succede negli altri Paesi
- Francia: droits de succession fino al 45% in linea diretta, con abbattimento di 100.000 € per figlio.
- Germania: Erbschaftsteuer con franchigie di 500.000 € per il coniuge e 400.000 € per ciascun figlio.
- Spagna: impuesto sobre sucesiones regionale, con forti riduzioni in molte comunità autonome.
- Regno Unito: inheritance tax al 40% oltre la nil-rate band; dal 6 aprile 2025 conta la residenza di lungo periodo, non più il domicile.
- Stati Uniti: estate tax federale con franchigia molto elevata per cittadini e residenti, ma solo 60.000 $ per i beni USA dei non residenti.
Come lo risolviamo
- Pianifichiamo in vita: donazioni, intestazioni, scelta della legge applicabile nel testamento.
- Presentiamo la dichiarazione di successione italiana entro dodici mesi e coordiniamo gli adempimenti negli altri Paesi.
- Calcoliamo crediti e imposte per evitare di pagare due volte.
Domande frequenti
Gli eredi all'estero pagano l'imposta in Italia?
Sì, sui beni che si trovano in Italia; su tutto il patrimonio, ovunque si trovi, se il defunto era residente in Italia.
Con quali Paesi c'è una convenzione sulle successioni?
Con Danimarca, Francia, Grecia, Israele, Regno Unito, Stati Uniti e Svezia. Con gli altri Paesi si usa il credito per le imposte pagate all'estero.
Conviene donare in vita?
Spesso sì, ma va valutato con le regole di tutti i Paesi coinvolti, perché alcuni tassano la donazione più dell'eredità.
Entro quando va presentata la dichiarazione di successione?
Entro dodici mesi dall'apertura della successione, di regola la data del decesso. Dal 2025 l'imposta è autoliquidata dagli eredi.
Quanto costa una consulenza con Andrea Matera?
La consulenza online costa 150 € + IVA per 30 minuti, 300 € + IVA per 60 minuti e 450 € + IVA con documento scritto di sintesi e piano. Si svolge in videochiamata, in italiano o in inglese, ovunque tu sia.
Guide correlate
- Casa in Italia da non residente: affitto, vendita, IMU
- Conti, investimenti e immobili all'estero: cosa dichiarare in Italia
- Vivi all'estero con pensione o redditi italiani: dove paghi le tasse
Approfondisci: Consulenza per famiglie e patrimoni
Informazioni di carattere generale aggiornate al 22 ottobre 2026: non sostituiscono una consulenza sul tuo caso.
Non sai da dove partire?
Il Check Fiscale gratuito ti orienta in pochi minuti. Per una strategia sul tuo caso, prenota una consulenza con Andrea.
← Torna a: Ti trasferisci o vivi all'estero?