Per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2024 la norma di riferimento è l'art. 5 del d.lgs. 209/2023, come successivamente modificato. Il regime che ne deriva è più selettivo di quello che l'ha preceduto: chi ragiona ancora sui parametri del vecchio “rientro dei cervelli” parte da presupposti sbagliati.
- Il 50% del reddito agevolabile è escluso da imposizione: l'imponibile italiano si dimezza.
- La quota esente sale al 60% in presenza di un figlio minore, oppure se un figlio nasce o viene adottato nel corso del periodo agevolato.
- Rientrano i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia.
- Il beneficio opera entro un tetto di 600.000 euro di reddito agevolabile annuo: l'eccedenza è tassata per intero.
- La durata è di cinque periodi d'imposta.
La platea è più ristretta di quanto il nome suggerisca. Il regime non premia il rientro in quanto tale, ma l'apporto di una professionalità qualificata a un'attività svolta in Italia: vale allo stesso modo per l'italiano che torna dopo anni all'estero e per il manager straniero che si trasferisce per la prima volta. La cittadinanza è irrilevante; contano la storia di residenza fiscale e il contenuto della prestazione.
Su una retribuzione italiana di 200.000 euro l'imponibile scende a 100.000, e il vantaggio si vede in busta paga dal momento in cui il datore applica il regime. Su 800.000 euro, invece, l'esenzione si ferma ai primi 600.000: i restanti 200.000 concorrono integralmente. È una soglia che modifica la convenienza di un pacchetto retributivo e che va quantificata prima di negoziarlo, non dopo.