Tutti i redditi esteri per 300.000 euro l'anno


L'art. 24-bis sostituisce l'imposizione ordinaria sui redditi di fonte estera con un importo fisso, per un massimo di quindici anni. La convenienza si misura sulla composizione dei redditi, non sull'aliquota nominale.

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Come funziona l'imposta sostitutiva

L'art. 24-bis TUIR consente a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia di sostituire l'imposizione ordinaria su tutti i redditi prodotti all'estero con un versamento forfetario annuo, indipendente dal loro ammontare. Per chi stabilisce la residenza anagrafica a decorrere dal 1° gennaio 2026 l'importo è di 300.000 euro l'anno.

  • L'imposta è fissa: la stessa su due milioni di redditi esteri e su venti.
  • Ogni familiare esteso al regime versa 50.000 euro l'anno, a condizione che soddisfi in proprio i requisiti di accesso.
  • La durata massima è di quindici periodi d'imposta, non prorogabili.
  • I redditi di fonte italiana restano fuori dal forfait e seguono le regole ordinarie: IRPEF progressiva con addizionali, o le imposte sostitutive proprie di ciascuna categoria.
  • Sulle attività estere coperte dall'opzione vengono meno gli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e non sono dovute IVIE e IVAFE.

La meccanica è lineare e va rispettata alla lettera. L'opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la residenza è stata trasferita, oppure in quella successiva; l'interpello probatorio all'Agenzia delle Entrate è facoltativo, ma resta lo strumento più solido quando la storia di residenza pregressa non è lineare. Il versamento avviene in unica soluzione entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi. Il mancato o insufficiente pagamento fa cessare gli effetti del regime, e né la decadenza né la revoca consentono di riaprire l'opzione in seguito.

C'è poi un effetto che raramente compare nelle sintesi divulgative e che in molte posizioni patrimoniali pesa più dell'imposta sui redditi: per il periodo di validità dell'opzione, imposta di successione e donazione si applicano ai soli beni esistenti in Italia. Per chi detiene la parte prevalente del patrimonio all'estero, questo profilo va quantificato accanto al risparmio annuale, non dopo.

Il requisito dei nove anni e i diritti acquisiti

Il requisito è uno solo, e ha una formulazione precisa: non essere stati fiscalmente residenti in Italia per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione produce effetto. Non nove anni di calendario, non nove anni di vita all'estero: nove periodi d'imposta, contati secondo le regole italiane di residenza fiscale.

La cittadinanza è irrilevante. Il regime è aperto allo straniero che arriva per la prima volta esattamente come all'italiano che rientra dopo un lungo periodo all'estero, purché quel periodo regga alla verifica. Ed è qui che si concentra il rischio: l'iscrizione all'AIRE non è di per sé prova di non residenza, e un solo anno in cui l'Amministrazione ritenga esistente il domicilio o la residenza in Italia è sufficiente a rompere il rapporto di nove su dieci. Nei casi di confine — famiglia rimasta in Italia, immobile a disposizione, incarichi sociali mantenuti — la posizione va ricostruita a monte, eventualmente valorizzando le regole convenzionali sulla doppia residenza.

Sull'importo dovuto opera una disciplina transitoria che va letta con attenzione, perché la data rilevante è quella della residenza anagrafica e non quella dell'esercizio dell'opzione:

  • Residenza anagrafica stabilita prima del 1° gennaio 2026: l'imposta resta di 200.000 euro, con 25.000 euro per ciascun familiare.
  • Trasferimento anteriore al 10 agosto 2024: l'imposta resta di 100.000 euro.
  • Residenza anagrafica dal 1° gennaio 2026: 300.000 euro, con 50.000 euro per familiare.

Chi ha già preso la residenza anagrafica non subisce l'aumento: l'importo cristallizzato al momento del trasferimento accompagna l'intera durata del regime.

Cosa resta fuori: partecipazioni qualificate e Paesi esclusi

Il forfait non copre tutto, e le due eccezioni spostano il conto più di quanto la sintesi normativa lasci intendere.

La prima riguarda le plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque anni di opzione: restano escluse dall'imposta sostitutiva e sono tassate secondo le regole ordinarie. È una previsione antielusiva evidente nel suo scopo — impedire che il regime venga usato per far transitare a costo fisso la vendita di un'azienda già negoziata — e ha una conseguenza pratica altrettanto evidente: quando la cessione è all'orizzonte, la sequenza vale più del regime. Vendere prima del trasferimento, nel quinquennio o dopo il quinquennio produce tre risultati fiscali diversi, e la scelta va fatta prima di firmare, non in sede di dichiarazione.

La seconda è il cherry picking: in sede di opzione è possibile escludere singoli Stati o territori dal perimetro del forfait. Non è un dettaglio tecnico, perché sui redditi coperti dall'imposta sostitutiva non spetta il credito per le imposte pagate all'estero e non si invocano le riduzioni convenzionali sulle ritenute alla fonte. Se un Paese assoggetta i redditi a prelievo alla fonte significativo, includerlo nel forfait significa subire quel prelievo senza poterlo recuperare: si paga due volte sullo stesso reddito. Escluderlo riporta quei redditi alla tassazione ordinaria italiana, con credito d'imposta e protezione convenzionale, ma reintroduce per le relative attività gli obblighi di monitoraggio e, se dovute, IVIE e IVAFE.

La selezione dei Paesi va quindi costruita sul profilo effettivo dei flussi — dividendi, interessi, canoni, immobili — e decisa in sede di opzione, non trattata come una casella da rivedere a posteriori.

Quando conviene davvero: la soglia di indifferenza

Il confronto corretto non è tra un'aliquota e un'altra, ma tra una somma fissa e un'imposta variabile. Il punto di indifferenza si calcola in un passaggio, e sorprende molti di quelli che si informano sul regime.

  • Con redditi finanziari esteri tassati in via ordinaria intorno al 26%, i 300.000 euro corrispondono a circa 1,15 milioni di euro di rendimento annuo: sotto quella soglia il regime ordinario costa meno.
  • Su categorie soggette ad aliquote progressive fino al 43% più addizionali, la soglia scende intorno ai 700.000 euro annui.
  • Per il familiare, i 50.000 euro trovano indifferenza già poco sotto i 200.000 euro di redditi finanziari esteri: l'estensione è spesso la parte più conveniente dell'operazione.

L'aritmetica è la metà della risposta. L'altra metà riguarda ciò che il forfait non misura. L'imposta è dovuta per intero anche in un anno di rendimenti nulli o di perdite, quindi un patrimonio con realizzi discontinui va valutato sulla media pluriennale e non sull'anno migliore. Va poi verificata la posizione nel Paese di provenienza: exit tax sulle partecipazioni, periodi di trascinamento su imposte di successione, regimi di uscita che continuano a produrre effetti dopo la partenza. Per i cittadini statunitensi il calcolo cambia di natura, perché l'obbligo fiscale segue il passaporto e l'imposta italiana forfetaria non genera in linea di principio credito utilizzabile oltreoceano.

C'è infine un valore che non compare nel confronto tra importi: la prevedibilità. Sapere per quindici anni quanto costa la componente estera del proprio patrimonio consente decisioni di investimento, di riassetto societario e di passaggio generazionale che una tassazione variabile rende difficili da programmare.

Il regime non premia chi ha molto patrimonio, ma chi ha molto reddito estero: sono due condizioni che coincidono meno spesso di quanto si creda.

Domande frequenti

Le domande che ricorrono con maggiore frequenza in sede di verifica preliminare.

Chi ha optato quando l'imposta era di 200.000 euro deve passare a 300.000?

No. L'importo si cristallizza in base alla data in cui è stata stabilita la residenza anagrafica. Chi l'ha fissata prima del 1° gennaio 2026 continua a versare 200.000 euro, con 25.000 euro per ciascun familiare; chi si è trasferito prima del 10 agosto 2024 resta a 100.000 euro. L'aumento riguarda soltanto i nuovi ingressi.

I redditi prodotti in Italia rientrano nel forfait?

No. L'imposta sostitutiva copre esclusivamente i redditi di fonte estera. Compensi, redditi d'impresa, canoni di locazione e plusvalenze di fonte italiana restano soggetti a tassazione ordinaria, con IRPEF progressiva e addizionali o con le imposte sostitutive di categoria.

Si può uscire dal regime prima dei quindici anni?

Sì. L'opzione è revocabile e in ogni caso cessa se l'imposta non viene versata correttamente entro il termine. Né dopo la revoca né dopo la decadenza è però possibile esercitare nuovamente l'opzione, neppure trasferendosi di nuovo. L'uscita è definitiva.

Conviene estendere il regime ai familiari?

Nella maggior parte dei casi sì, quando il familiare dispone di redditi esteri propri. I 50.000 euro annui equivalgono a circa 200.000 euro di redditi finanziari esteri tassati in via ordinaria. Il familiare deve però soddisfare autonomamente il requisito dei nove periodi d'imposta di non residenza.

L'opzione elimina il quadro RW, l'IVIE e l'IVAFE?

Per le attività estere coperte dall'opzione sì. L'esonero non si estende però ai Paesi esclusi in sede di opzione: per le attività ivi detenute restano fermi la dichiarazione nel quadro RW e le imposte patrimoniali, se dovute.

Il regime è stato modificato due volte dal 2024 e la disciplina transitoria produce oggi tre importi diversi, applicabili a seconda della data di trasferimento. Le indicazioni qui riportate sono aggiornate al 2026.

Informazione generale, non consulenza personalizzata.

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