L'art. 24-bis TUIR consente a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia di sostituire l'imposizione ordinaria su tutti i redditi prodotti all'estero con un versamento forfetario annuo, indipendente dal loro ammontare. Per chi stabilisce la residenza anagrafica a decorrere dal 1° gennaio 2026 l'importo è di 300.000 euro l'anno.
- L'imposta è fissa: la stessa su due milioni di redditi esteri e su venti.
- Ogni familiare esteso al regime versa 50.000 euro l'anno, a condizione che soddisfi in proprio i requisiti di accesso.
- La durata massima è di quindici periodi d'imposta, non prorogabili.
- I redditi di fonte italiana restano fuori dal forfait e seguono le regole ordinarie: IRPEF progressiva con addizionali, o le imposte sostitutive proprie di ciascuna categoria.
- Sulle attività estere coperte dall'opzione vengono meno gli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e non sono dovute IVIE e IVAFE.
La meccanica è lineare e va rispettata alla lettera. L'opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la residenza è stata trasferita, oppure in quella successiva; l'interpello probatorio all'Agenzia delle Entrate è facoltativo, ma resta lo strumento più solido quando la storia di residenza pregressa non è lineare. Il versamento avviene in unica soluzione entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi. Il mancato o insufficiente pagamento fa cessare gli effetti del regime, e né la decadenza né la revoca consentono di riaprire l'opzione in seguito.
C'è poi un effetto che raramente compare nelle sintesi divulgative e che in molte posizioni patrimoniali pesa più dell'imposta sui redditi: per il periodo di validità dell'opzione, imposta di successione e donazione si applicano ai soli beni esistenti in Italia. Per chi detiene la parte prevalente del patrimonio all'estero, questo profilo va quantificato accanto al risparmio annuale, non dopo.