In breve
- Chi è residente fiscale in Italia indica nel quadro RW le attività detenute all'estero (art. 4 D.L. 167/1990).
- I conti correnti esteri sono esonerati se il loro valore massimo complessivo nell'anno non supera 15.000 €; per titoli, partecipazioni, polizze, cripto-attività e immobili non ci sono soglie.
- Sugli stessi beni si pagano l'IVIE (1,06% sugli immobili) e l'IVAFE (2 per mille sui prodotti finanziari, 34,20 € fissi per conto corrente).
- Chi opta per la flat tax dei neo-residenti (art. 24-bis TUIR) o per il regime del 7% (art. 24-ter TUIR) è esonerato da RW, IVIE e IVAFE per la durata dell'opzione.
Quadro RW: chi deve compilarlo e cosa va indicato
L'obbligo di monitoraggio fiscale riguarda le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che detengono investimenti o attività finanziarie all'estero, anche come titolari effettivi (art. 4 D.L. 167/1990). Vanno indicati, tra gli altri:
- conti correnti, conti deposito e libretti presso banche estere;
- titoli, fondi, ETF e partecipazioni in società estere;
- polizze vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie estere;
- cripto-attività detenute su wallet o exchange esteri;
- immobili situati all'estero, anche se tenuti a disposizione.
L'obbligo vale anche se i beni non producono reddito e anche se il reddito è già tassato nell'altro Paese. Scatta dal primo periodo d'imposta in cui sei residente fiscale in Italia.
Le soglie e gli esoneri previsti dalla legge
- Conti correnti e depositi esteri: non vanno indicati se il loro valore massimo complessivo nel periodo d'imposta non supera 15.000 € (art. 4, comma 3, D.L. 167/1990). Il quadro RW va però compilato se è dovuta l'IVAFE, cioè se la giacenza media annua supera 5.000 €.
- Attività affidate a intermediari italiani (per esempio fiduciarie o banche residenti che applicano le imposte): sono esonerate dal monitoraggio.
- Cripto-attività: vanno indicate quando sono custodite all'estero o in wallet privati; restano esonerate quelle detenute tramite intermediari residenti che applicano l'imposta (Circ. AdE 30/E/2023).
- Regimi agevolati: chi opta per la flat tax dei neo-residenti (art. 24-bis TUIR) o per il regime del 7% (art. 24-ter TUIR) non compila il quadro RW e non paga IVIE e IVAFE, limitatamente ai periodi di validità dell'opzione e, per il 24-bis, ai Paesi inclusi nell'opzione.
Per titoli, partecipazioni, polizze, cripto-attività e immobili non esiste alcuna soglia di esonero.
IVIE e IVAFE: quanto si paga
- IVIE (art. 19, comma 13, D.L. 201/2011): 1,06% del valore dell'immobile estero dal 2024 (L. 213/2023). Non è dovuta se l'importo non supera 200 €. Si detrae l'eventuale imposta patrimoniale pagata all'estero sullo stesso immobile.
- IVAFE (art. 19, comma 18, D.L. 201/2011): 2 per mille annuo sul valore dei prodotti finanziari, che diventa 4 per mille dal 2024 per quelli detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata (L. 213/2023). Per i conti correnti e i libretti l'IVAFE è fissa, 34,20 € all'anno, e non è dovuta se la giacenza media annua non supera 5.000 €.
- Cripto-attività: scontano un'imposta patrimoniale del 2 per mille sul valore.
Esempio pratico
Una manager tedesca si trasferisce a Genova e diventa residente fiscale in Italia. All'estero ha un conto corrente a Monaco di Baviera con giacenza media di 20.000 €, un deposito titoli in Germania da 300.000 € e un appartamento a Berlino acquistato a 250.000 €.
- Conto corrente: va indicato nel quadro RW; IVAFE di 34,20 €.
- Deposito titoli: IVAFE del 2 per mille, cioè 600 € all'anno.
- Appartamento: IVIE dell'1,06% sul valore, circa 2.650 € all'anno.
Se fosse stata pensionata e si fosse trasferita in un comune ammesso al regime del 7%, non avrebbe dovuto né compilare il quadro RW né pagare IVIE e IVAFE.
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I rischi se il quadro RW manca
- Sanzioni: l'omessa o infedele compilazione è punita con una sanzione in percentuale sugli importi non dichiarati, raddoppiata per i beni detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata (art. 5, comma 2, D.L. 167/1990).
- Presunzione di evasione: per i beni non dichiarati in Paesi a fiscalità privilegiata la legge presume che siano stati costituiti con redditi sottratti a tassazione, e i termini di accertamento sono raddoppiati (art. 12 D.L. 78/2009).
- Lo scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard dell'OCSE, con oltre cento giurisdizioni tra cui Svizzera, Regno Unito, Singapore ed Emirati Arabi Uniti, e FATCA con gli Stati Uniti) porta ogni anno all'Agenzia delle Entrate i dati dei conti esteri dei residenti.
Come lo risolviamo
- Ricostruiamo patrimonio e valori all'estero e compiliamo correttamente il quadro RW dal primo anno di residenza.
- Calcoliamo IVIE e IVAFE e i crediti per le imposte patrimoniali pagate all'estero.
- Se qualcosa è stato omesso negli anni passati, regolarizziamo con il ravvedimento operoso prima che arrivi un controllo.
- Prima del trasferimento verifichiamo se ti conviene un regime che esonera dal monitoraggio (24-bis o 24-ter TUIR).
Domande frequenti
Devo dichiarare un conto estero con pochi soldi?
Non se il valore massimo complessivo dei tuoi conti e depositi esteri nell'anno non supera 15.000 €. Se la giacenza media supera 5.000 €, il conto va indicato perché è dovuta l'IVAFE di 34,20 €.
Le cripto-attività vanno nel quadro RW?
Sì, se sono custodite all'estero o in un wallet privato, senza soglie. Scontano l'imposta del 2 per mille sul valore.
Sono residente da quest'anno: da quando scatta l'obbligo?
Dal primo periodo d'imposta in cui sei residente fiscale in Italia, con la dichiarazione dei redditi presentata l'anno successivo.
Ho dimenticato il quadro RW negli anni scorsi: cosa faccio?
Si può regolarizzare con il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa con sanzioni ridotte, prima che l'Agenzia delle Entrate notifichi un controllo.
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