ITALIA · PENSIONATI

Pensionati che si trasferiscono in Italia: il regime del 7%


Un'imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi di fonte estera, per dieci anni, per i pensionati che scelgono di vivere in un comune fino a 30.000 abitanti del Sud o delle aree del sisma del Centro Italia.

★★★★★ 4,9/5 · 90 recensioni su Trustpilot · Forbes Top 100 Tax & Legal Italia 2024 · 2025 · 2026 · Young Accountant of the Year 2025

In breve

  • L'art. 24-ter TUIR permette ai titolari di pensioni erogate da soggetti esteri di tassare tutti i redditi di fonte estera con un'imposta sostitutiva del 7%.
  • Dura per l'anno del trasferimento e i nove successivi.
  • Bisogna trasferire la residenza in un comune con non più di 30.000 abitanti di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise o Puglia, oppure delle aree colpite dai sismi del Centro Italia (soglia innalzata da 20.000 dalla L. 34/2026, in vigore dal 7 aprile 2026).
  • Le pensioni INPS e gli altri redditi italiani non rientrano: restano tassati con le regole ordinarie.

Art. 24-ter TUIR: cosa prevede la norma

Le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare per assoggettare i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero a un'imposta sostitutiva del 7%, per il periodo d'imposta del trasferimento e per i nove successivi (art. 24-ter TUIR).

Si possono escludere dal regime i redditi prodotti in uno o più Stati: quei redditi restano tassati in via ordinaria, con il credito per le imposte pagate all'estero. L'imposta si versa in un'unica soluzione entro il termine del saldo IRPEF; l'omesso o parziale versamento fa decadere dal regime, salvo che si versi entro la scadenza del saldo dell'anno successivo, con sanzioni e interessi.

Requisiti: chi può accedere e in quali comuni

  • Essere titolare di una pensione erogata da un ente o soggetto estero.
  • Non essere stato residente fiscale in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti.
  • Trasferirsi da un Paese con cui l'Italia ha accordi di cooperazione amministrativa in materia fiscale.
  • Stabilire la residenza in un comune con popolazione non superiore a 30.000 abitanti di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise o Puglia (L. 11 marzo 2026, n. 34, art. 26, in vigore dal 7 aprile 2026; prima il limite era di 20.000 abitanti).
  • In alternativa, in un comune, sempre fino a 30.000 abitanti, di quelli colpiti dai sismi del Centro Italia del 2016-2017 (allegati 1, 2 e 2-bis D.L. 189/2016) o dal sisma del 6 aprile 2009 (aggiunti dall'art. 6-ter D.L. 4/2022).

La popolazione si verifica sui dati ISTAT riferiti al 1° gennaio dell'anno precedente a quello del trasferimento della residenza (Circ. AdE 21/E/2020) e resta valida per tutti gli anni dell'opzione, se non si cambia comune.

Esempio di calcolo

Un pensionato britannico riceve una pensione privata dal Regno Unito di 70.000 € lordi annui e si trasferisce in un comune di 12.000 abitanti in Puglia.

  • Con il regime del 7%: imposta sostitutiva di 4.900 € all'anno, senza addizionali regionali e comunali, senza quadro RW né IVIE e IVAFE sui beni esteri.
  • Con l'IRPEF ordinaria 2026 (23% fino a 28.000 €, 33% da 28.000 a 50.000 €, 43% oltre): circa 22.300 € di imposta lorda, prima di detrazioni e crediti, più le addizionali.

Su dieci anni la differenza supera i 170.000 €. Il calcolo va sempre rifatto sul singolo caso, verificando la convenzione con il Paese che paga la pensione: alcune pensioni pubbliche estere sono tassabili solo nello Stato che le eroga.

Vuoi sapere come si applica al tuo caso?

In una consulenza online con Andrea Matera, in italiano o in inglese, analizziamo la tua situazione e ti diciamo cosa fare, prima che diventi un problema.

30 minuti 150 € + IVA · 60 minuti 300 € + IVA · con documento scritto 450 € + IVA

Errori che fanno perdere il regime

  • Il comune sbagliato: popolazione superiore al limite, regione non ammessa o comune del sisma non incluso negli allegati.
  • L'opzione mancata: va esercitata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta del trasferimento, valida anche se presentata entro 90 giorni dalla scadenza (Circ. AdE 21/E/2020); se l'imposta è stata versata nei termini ma l'opzione è stata omessa, si può ancora rimediare con la remissione in bonis entro la prima dichiarazione utile, versando 250 €.
  • Il versamento omesso: se l'imposta del 7% non è pagata, in tutto o in parte, e non si regolarizza entro la scadenza del saldo dell'anno successivo, si decade dal regime.
  • Una residenza solo formale: l'iscrizione anagrafica nel comune deve corrispondere a una presenza effettiva.

Da quali Paesi arrivano i pensionati

Il regime interessa soprattutto pensionati da Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Francia, Paesi Bassi, Paesi scandinavi, Svizzera, Canada e Australia, oltre agli italiani rientrati dopo una carriera all'estero e che non sono stati residenti in Italia negli ultimi cinque anni. Per ciascun Paese verifichiamo la convenzione contro le doppie imposizioni e il trattamento della pensione nello Stato che la eroga, che resta decisivo.

Come lo risolviamo

  • Verifichiamo i requisiti prima del trasferimento: pensione, cinque anni di non residenza, Paese di provenienza.
  • Controlliamo che il comune scelto sia ammesso, sulla popolazione ISTAT dell'anno giusto.
  • Esercitiamo l'opzione in dichiarazione, calcoliamo e versiamo l'imposta, gestiamo gli anni successivi.

Domande frequenti

Vale anche per la pensione INPS?

No. Le pensioni erogate dall'INPS o da altri enti italiani non rientrano nel regime e restano tassate in Italia secondo le regole ordinarie. Il 7% riguarda i redditi di fonte estera.

Quanto dura?

Per l'anno del trasferimento e i nove successivi, finché restano i requisiti e l'imposta è versata ogni anno.

Posso cambiare comune dopo?

Il regime presuppone la residenza in un comune ammesso: un trasferimento altrove va valutato prima, perché può far perdere il beneficio.

Qual è il limite di abitanti del comune?

Non più di 30.000 abitanti dal 7 aprile 2026 (prima 20.000), nelle otto regioni del Sud indicate dalla legge o nei comuni del sisma del Centro Italia.

Quanto costa una consulenza con Andrea Matera?

La consulenza online costa 150 € + IVA per 30 minuti, 300 € + IVA per 60 minuti e 450 € + IVA con documento scritto di sintesi e piano. Si svolge in videochiamata, in italiano o in inglese, ovunque tu sia.

L'autore

Andrea Matera è Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Genova, Revisore Legale e Chartered Accountant (ICAEW, ACCA). Selezionato da Forbes tra i Top 100 Tax & Legal in Italia nel 2024, 2025 e 2026 e premiato come Young Accountant of the Year agli International Accounting Awards 2025, assiste expat, famiglie e imprese nella fiscalità tra Italia ed estero. È autore di «Becoming Italian Tax Resident» e «Doing Business in Italy».

Informazioni di carattere generale aggiornate al 22 ottobre 2026: non sostituiscono una consulenza sul tuo caso.

Non sai da dove partire?

Il Check Fiscale gratuito ti orienta in pochi minuti. Per una strategia sul tuo caso, prenota una consulenza con Andrea.

← Torna a: Ti trasferisci o vivi in Italia?
Prenota una consulenza