In breve
- Il trasferimento all'estero della residenza fiscale di un'impresa fa emergere le plusvalenze latenti, tassate a valore di mercato: è l'exit tax dell'art. 166 TUIR.
- Riguarda le società ma anche imprenditori individuali e società di persone; non le persone fisiche che non esercitano impresa.
- Verso Paesi UE o SEE con assistenza alla riscossione l'imposta si può pagare in cinque rate annuali.
- Dal 2024 una società è residente in Italia se vi ha sede legale, sede di direzione effettiva o gestione ordinaria in via principale (art. 73 TUIR).
Exit tax: cosa prevede l'art. 166 TUIR
Il trasferimento all'estero della residenza fiscale di chi esercita attività d'impresa fa emergere le plusvalenze latenti su beni e avviamento, tassate come se fossero stati ceduti al valore di mercato (art. 166 TUIR). L'exit tax non scatta sui beni che restano funzionalmente collegati a una stabile organizzazione in Italia.
Riguarda società di capitali, società di persone e imprenditori individuali. Per le persone fisiche che non esercitano impresa la normativa vigente non prevede un'exit tax: le plusvalenze latenti, per esempio su partecipazioni, non sono tassate al trasferimento.
Rateazione e alternative
- Per i trasferimenti verso Stati UE o SEE inclusi nella white list e con i quali l'Italia ha un accordo di assistenza reciproca nella riscossione equivalente alla Dir. 2010/24/UE, l'imposta può essere versata in cinque rate annuali (art. 166, comma 9, TUIR).
- Il trasferimento può avvenire anche con una trasformazione, una fusione o una scissione transfrontaliera (D.Lgs. 19/2023, che recepisce la Dir. UE 2019/2121).
- Sul piano civilistico, il trasferimento della sede all'estero dà ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso (artt. 2437 e 2473 c.c.).
Dove è residente una società dal 2024
Dal 2024 una società è residente in Italia se per la maggior parte del periodo d'imposta vi ha la sede legale, la sede di direzione effettiva (dove si prendono le decisioni strategiche) o la gestione ordinaria in via principale (art. 73 TUIR, come modificato dal D.Lgs. 209/2023). Per le holding estere che controllano società italiane resta la presunzione di residenza dell'art. 73, comma 5-bis, TUIR.
Esempio di calcolo
Una SRL trasferisce la sede in Irlanda. Ha un immobile iscritto a bilancio a 200.000 € che vale 500.000 € e un avviamento non iscritto stimato in 300.000 €.
- Plusvalenza latente: 300.000 € sull'immobile più 300.000 € di avviamento, cioè 600.000 €.
- IRES al 24%: 144.000 €.
- Con la rateazione: cinque rate annuali da circa 28.800 €, più interessi.
Se l'immobile resta in una stabile organizzazione in Italia, la plusvalenza su quel bene non emerge.
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I rischi
- Esterovestizione: spostare la sede sulla carta ma continuare a gestire la società dall'Italia; la società resta residente in Italia, con imposte, sanzioni e interessi.
- Sottovalutare avviamento e beni: l'exit tax è calcolata a valore di mercato.
- Dimenticare gli effetti sui soci e nel Paese di arrivo.
Come lo risolviamo
- Stimiamo l'exit tax e valutiamo le alternative, come mantenere una stabile organizzazione in Italia.
- Organizziamo governance e gestione coerenti con la nuova residenza.
- Coordiniamo soci, Paese di arrivo e convenzioni.
Domande frequenti
L'exit tax si applica alle persone fisiche?
L'exit tax dell'art. 166 TUIR riguarda chi esercita attività d'impresa: società, ma anche imprenditori individuali e società di persone. Per le persone fisiche che non esercitano impresa la normativa vigente non la prevede. Le cessioni successive di partecipazioni in società italiane possono restare imponibili in Italia, salvo convenzione (art. 23, comma 1, lett. f, TUIR).
Posso pagarla a rate?
Sì, in cinque rate annuali per i trasferimenti verso Stati UE o SEE inclusi nella white list e con un accordo di assistenza alla riscossione.
Basta spostare la sede legale?
No: conta anche dove la società è gestita davvero, cioè dove si prendono le decisioni e si svolge la gestione ordinaria.
L'exit tax si paga se tengo una sede in Italia?
Non sui beni che restano collegati a una stabile organizzazione in Italia: su quelli la plusvalenza non emerge.
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