In breve
- Se dall'estero presti servizi generici a imprese italiane, l'IVA la assolve il cliente con il reverse charge (artt. 7-ter e 17, comma 2, DPR 633/1972): non serve una Partita IVA italiana.
- Il forfettario resta possibile solo per chi risiede in un Paese UE o SEE e produce in Italia almeno il 75% del reddito.
- La cessazione va comunicata entro 30 giorni; per i professionisti l'attività è chiusa solo quando tutti i compensi sono fatturati e incassati.
- I contributi seguono di regola il Paese in cui lavori (Reg. CE 883/2004 nell'UE e convenzioni bilaterali fuori dall'UE).
IVA e fatturazione ai clienti italiani dall'estero
- Per i servizi generici B2B resi da un fornitore estero a un'impresa italiana l'IVA è dovuta dal cliente con il reverse charge (artt. 7-ter e 17, comma 2, DPR 633/1972): fatturi senza IVA italiana e non serve una Partita IVA in Italia.
- Fanno eccezione alcune operazioni territorialmente rilevanti in Italia non soggette a reverse charge, per esempio i servizi relativi a immobili situati in Italia resi a privati. In questi casi serve l'identificazione diretta (art. 35-ter DPR 633/1972, per i soggetti UE) o un rappresentante fiscale (art. 17, comma 3, DPR 633/1972). Per i servizi elettronici resi a privati italiani si può usare lo sportello unico OSS.
Forfettario da residente in un altro Paese UE
Il regime forfettario resta accessibile a chi risiede in un altro Stato UE o SEE che assicura un adeguato scambio di informazioni, solo se almeno il 75% del reddito è prodotto in Italia (art. 1, comma 57, lett. b, L. 190/2014). Per chi si trasferisce in Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti o Australia il forfettario non è più disponibile.
Chiudere la Partita IVA: tempi e regole
- La dichiarazione di cessazione va presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell'attività (art. 35, comma 3, DPR 633/1972).
- Per i professionisti l'attività non si considera cessata finché non sono fatturati e incassati tutti i compensi, comprese le parcelle ancora da riscuotere (Cass. SS.UU. n. 8059/2016).
- I compensi per prestazioni svolte in Italia restano imponibili in Italia e il committente sostituto d'imposta applica la ritenuta del 30% (art. 25, comma 2, DPR 600/1973), salvo convenzione. Se la prestazione è svolta interamente all'estero il reddito non è di fonte italiana (art. 23, comma 1, lett. d, TUIR).
Contributi e stabile organizzazione
- Nell'UE i contributi si versano di regola nel Paese in cui lavori (Reg. CE 883/2004); per chi lavora in più Stati serve il certificato A1.
- Con Regno Unito (Protocollo sulla sicurezza sociale dell'Accordo UE-UK), Stati Uniti, Canada, Australia e altri Paesi valgono convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
- Se mantieni in Italia un ufficio o un'organizzazione stabile, il reddito che vi è riferibile resta tassabile in Italia come stabile organizzazione (art. 162 TUIR).
Vuoi sapere come si applica al tuo caso?
In una consulenza online con Andrea Matera, in italiano o in inglese, analizziamo la tua situazione e ti diciamo cosa fare, prima che diventi un problema.
30 minuti 150 € + IVA · 60 minuti 300 € + IVA · con documento scritto 450 € + IVA
I rischi
- Lasciare aperta la Partita IVA senza i requisiti: adempimenti, sanzioni e contestazioni.
- Mantenere in Italia una sede o un'organizzazione stabile e restare tassato in Italia.
- Pagare contributi in due Paesi.
Come lo risolviamo
- Valutiamo prima della partenza se chiudere, mantenere o trasformare l'attività.
- Impostiamo fatturazione e IVA verso i clienti italiani dal nuovo Paese.
- Coordiniamo contributi, ritenute e residenza per evitare doppie imposizioni.
Domande frequenti
Posso restare in forfettario vivendo all'estero?
Solo se risiedi in un Paese UE o SEE e produci in Italia almeno il 75% del reddito, con gli altri requisiti di legge.
Devo chiudere la Partita IVA prima di partire?
Dipende da come lavorerai: va deciso prima, per evitare adempimenti e contestazioni inutili. Per i professionisti la chiusura presuppone l'incasso di tutti i compensi.
I clienti italiani possono continuare a pagarmi?
Sì, con la fatturazione corretta per un fornitore estero. Se la prestazione è svolta in Italia il committente applica la ritenuta del 30%, salvo convenzione.
Serve una Partita IVA italiana per lavorare con clienti italiani?
Per i servizi generici alle imprese no: il cliente applica il reverse charge. Per alcune operazioni rilevanti in Italia, come i servizi su immobili italiani resi a privati, sì, salvo lo sportello unico OSS dove applicabile.
Quanto costa una consulenza con Andrea Matera?
La consulenza online costa 150 € + IVA per 30 minuti, 300 € + IVA per 60 minuti e 450 € + IVA con documento scritto di sintesi e piano. Si svolge in videochiamata, in italiano o in inglese, ovunque tu sia.
Guide correlate
- Lasciare l'Italia: come smettere davvero di essere residente fiscale
- Trasferire la società all'estero: exit tax e residenza della società
- Vivi all'estero con pensione o redditi italiani: dove paghi le tasse
Approfondisci: Partita IVA: apertura e gestione · Consulenza per freelance
Informazioni di carattere generale aggiornate al 22 ottobre 2026: non sostituiscono una consulenza sul tuo caso.
Non sai da dove partire?
Il Check Fiscale gratuito ti orienta in pochi minuti. Per una strategia sul tuo caso, prenota una consulenza con Andrea.
← Torna a: Ti trasferisci o vivi all'estero?